D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo I - Della locazione di apparecchiature informatiche
1. La durata della locazione di apparecchiature non può essere superiore a tre anni.
2. Ove sia prevista la facoltà dell'amministrazione di prorogare la durata della locazione, la proroga è subordinata al parere favorevole dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Tale parere ha riguardo anche al grado di obsolescenza delle apparecchiature e dei programmi e viene reso ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, numero 39.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.