D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo I - Della locazione di apparecchiature informatiche
1. L'amministrazione è obbligata ad approntare i locali di destinazione e a dotarli, a proprie cura e spese, di quei servizi ed impianti descritti nelle loro caratteristiche nel contratto ed indicati come necessari ad assicurare le condizioni ambientali richieste dall'impresa per il regolare funzionamento delle apparecchiature da installare. In difetto di indicazioni contrattuali, l'impresa risponde dei guasti e dei malfunzionamenti imputabili ad inappropriate condizioni ambientali.
2. L'impresa è obbligata a collaborare con l'amministrazione nella compilazione di capitolati tecnici e disciplinari, sulla base dei quali affidare ad imprese specializzate l'esecuzione dei lavori di approntamento dei locali. Le operazioni di collaudo di tali lavori si eseguono in contraddittorio anche con l'impresa locatrice.
3. Salvo patto contrario, l'impresa è obbligata al ritiro delle apparecchiature obsolete di proprietà dell'amministrazione e da questa formalmente dismesse.
4. L'avvenuto approntamento dei locali è comunicato dall'amministrazione entro il termine previsto nel contratto; la verifica della loro conformità alle prescrizioni contrattuali, per quanto non sia stato oggetto del collaudo di cui al comma 2, è effettuata, in contraddittorio con l'impresa, nei successivi quindici giorni. Di tali operazioni è redatto apposito processo verbale.
5. La consegna avviene con l'immissione delle apparecchiature nei locali predisposti.
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