D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo I - Della locazione di apparecchiature informatiche
1. L'amministrazione risponde soltanto in caso di dolo o di colpa grave per i danni provocati direttamente o indirettamente alle apparecchiature durante le operazioni di consegna, messa in funzione e ritiro, nonché, salvo patto contrario, durante il periodo in cui le apparecchiature rimangono nei locali dell'amministrazione.
2. L'impresa è responsabile verso l'amministrazione per i danni procurati ai locali, ai beni e ai terzi dalle apparecchiature fornite o da fatto dei suoi incaricati.
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