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D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452

Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi. (G.U. 30.12.1997, n. 302)

Titolo II - Parte speciale

Capo I - Della locazione di apparecchiature informatiche

Art. 11 - Danni alle apparecchiature durante la locazione

1. L'amministrazione risponde soltanto in caso di dolo o di colpa grave per i danni provocati direttamente o indirettamente alle apparecchiature durante le operazioni di consegna, messa in funzione e ritiro, nonché, salvo patto contrario, durante il periodo in cui le apparecchiature rimangono nei locali dell'amministrazione.

2. L'impresa è responsabile verso l'amministrazione per i danni procurati ai locali, ai beni e ai terzi dalle apparecchiature fornite o da fatto dei suoi incaricati.

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