D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo I - Della locazione di apparecchiature informatiche
1. L'amministrazione fissa la data per la verifica in contraddittorio delle apparecchiature e dei programmi. Tale verifica, salvo diverso termine indicato nel contratto, si effettua entro dieci giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 10, commi 7 e 8.
2. La verifica è effettuata da esperti incaricati dall'amministrazione, può essere condotta anche mediante appositi programmi certificati o dichiarati idonei dai competenti organismi, ed ha il fine di constatare che le apparecchiature ed i programmi presentino le caratteristiche previste dal contratto e dal capitolato tecnico e siano in grado di svolgere le funzioni richieste e di assicurare prestazioni regolari in condizioni di normale funzionamento.
3. L'amministrazione si obbliga a non utilizzare le apparecchiature ed i programmi fino a quando non siano state ultimate le operazioni di verifica.
4. Le conclusioni della verifica sono fatte risultare da processo verbale, redatto in contraddittorio, sottoscritto dagli incaricati dell'amministrazione e dell'impresa. In caso di esito positivo le apparecchiature ed i programmi sono a disposizione dell'amministrazione a decorrere dal giorno successivo a quello della redazione del processo verbale.
5. Quando le apparecchiature, o parti di esse, o i programmi installati non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, la verifica è ripetuta con le stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell'impresa, entro venti giorni o nel diverso termin
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