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D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452

Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi. (G.U. 30.12.1997, n. 302)

Titolo II - Parte speciale

Capo I - Della locazione di apparecchiature informatiche

Art. 13 - Obblighi di manutenzione e riparazione delle apparecchiature in locazione

1. L'amministrazione denuncia all'impresa, anche verbalmente, i difetti e i vizi riscontrati al fine di rendere possibili i conseguenti interventi.

2. L'impresa interviene e ripristina le funzionalità delle apparecchiature entro ventiquattro ore dalla richiesta dell'amministrazione o nei diversi termini, indicati nel contratto, articolati per tipologia di intervento. È fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 20.

3. L'impresa ha l'obbligo di provvedere ai sensi del precedente comma 2 anche quando provi che i guasti ed i malfunzionamenti siano stati determinati da colpa o dolo del personale dell'amministrazione o da essa incaricato. In tal caso, le spese della riparazione sono a carico dell'amministrazione.

4. L'amministrazione è obbligata ad usare le apparecchiature con l'osservanza delle specifiche tecniche indicate dall'impresa e a non far intervenire altre imprese per riparazioni, modifiche o manutenzioni delle apparecchiature in locazione, se non in caso di ritardo nell'intervento dell'impresa.

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