D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo I - Della locazione di apparecchiature informatiche
1. L'amministrazione, salvo che l'impresa dissenta con adeguata motivazione tecnica, ha facoltà di effettuare, direttamente, a proprio carico e sotto la propria responsabilità nei confronti dei terzi, modifiche alle apparecchiature ed alle loro connessioni, anche con apparecchiature non fornite dall'impresa, purché dia all'impresa un congruo preavviso indicando la natura delle modifiche o delle aggiunte, la data in cui vengono poste in funzione e l'impresa eventualmente incaricata di eseguirle.
2. Ove sorgano difficoltà nel funzionamento delle apparecchiature modificate o delle loro connessioni, l'impresa è obbligata a prestare la propria collaborazione per la individuazione e la rimozione delle cause che determinano dette difficoltà. Per tale collaborazione spettano all'impresa i compensi determinati secondo i criteri stabiliti nel contratto, qualora provi che le difficoltà nel funzionamento non siano determinate da vizi di materiali o da fatti ad essa imputabili.
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