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D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452

Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi. (G.U. 30.12.1997, n. 302)

Titolo II - Parte speciale

Capo I - Della locazione di apparecchiature informatiche

Art. 14 - Modifiche alle apparecchiature ed alle loro connessioni

1. L'amministrazione, salvo che l'impresa dissenta con adeguata motivazione tecnica, ha facoltà di effettuare, direttamente, a proprio carico e sotto la propria responsabilità nei confronti dei terzi, modifiche alle apparecchiature ed alle loro connessioni, anche con apparecchiature non fornite dall'impresa, purché dia all'impresa un congruo preavviso indicando la natura delle modifiche o delle aggiunte, la data in cui vengono poste in funzione e l'impresa eventualmente incaricata di eseguirle.

2. Ove sorgano difficoltà nel funzionamento delle apparecchiature modificate o delle loro connessioni, l'impresa è obbligata a prestare la propria collaborazione per la individuazione e la rimozione delle cause che determinano dette difficoltà. Per tale collaborazione spettano all'impresa i compensi determinati secondo i criteri stabiliti nel contratto, qualora provi che le difficoltà nel funzionamento non siano determinate da vizi di materiali o da fatti ad essa imputabili.

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