D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo II - Parte speciale
Capo I - Della locazione di apparecchiature informatiche
1. Con la locazione l'amministrazione acquisisce il diritto di godimento di tutte le utilità delle apparecchiature informatiche, per un tempo determinato.
2. L'impresa ha l'obbligo di consegnare e, salvo patto contrario, di installare le apparecchiature nei luoghi indicati nel contratto, nonché di fornire la relativa documentazione tecnica.
3. La documentazione di cui al comma 2 descrive la composizione e le caratteristiche delle apparecchiature, le procedure occorrenti per il loro utilizzo ed in particolare per l'avviamento, per l'arresto, per gli interventi per guasti, nonché le operazioni consentite in fase di elaborazione.
4. L'impresa è tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la riparazione delle apparecchiature e, salvo che sia diversamente pattuito, a concedere la licenza d'uso ed a provvedere alla installazione dei programmi di base e di utilità, nonché a mettere in funzione le apparecchiature.
5. Possono essere previste nel contratto le seguenti e connesse prestazioni:
a) concessione della licenza d'uso e installazione dei programmi diversi da quelli di cui al comma 4;
b) servizio di assistenza per i programmi di base e di utilità;
c) collaborazione di personale qualificato per l'installazione delle apparecchiature e dei programmi relativi, qualora tale operazione avvenga a cura dell'amministrazione;
d) uso di apparecchiature dell'impresa, sia prima della consegna di quelle previste in contratto - per
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