D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452
Titolo I - Parte generale
1. Salvo che il contratto disponga diversamente, l'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Le amministrazioni si conformano alle norme tecniche ed ai criteri dettati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informativi automatizzati e la riservatezza dei dati, anche personali, contenuti in tali sistemi. L'Autorità ha facoltà di disporre verifiche ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, numero 39.
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