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D.P.C.M. 06.08.1997, n. 452

Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi. (G.U. 30.12.1997, n. 302)

Titolo I - Parte generale

Art. 6 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'impresa assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, l'impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

3. L'amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto l'impresa delle iniziative giudiziarie di cui al comma 2.

4. Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria di cui al comma 2, l'amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

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