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D.M. Pubblica istruzione 01.08.1997, n. 472.

Art. 5 -

1. I finanziamenti ordinari annualmente assegnati alle singole istituzioni scolastiche sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 4 costituiscono lo stanziamento annuale di istituto che va amministrato da parte dei capi di istituto secondo criteri di economicità e di efficacia realizzando il massimo possibile contemperamento tra l'esigenza di assicurare la funzionalità didattica e quella di contenimento della spesa.

2. Eventuali economie di bilancio realizzate alla fine dell'esercizio saranno fatte confluire, secondo le vigenti disposizioni, negli avanzi di amministrazione e potranno essere impiegate nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico dell'istituzione scolastica interessata.

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