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D.M. Pubblica istruzione 01.08.1997, n. 472.

Art. 6 -

1. I Provveditori agli studi, stimolando la più ampia collaborazione delle istituzioni destinatarie del presente decreto, sono tenuti al costante monitoraggio, presso le scuole interessate, della situazione di correntezza nei pagamenti e di eventuali situazioni di crisi al fine di adottare quanto più tempestivamente e compatibilmente con le risorse finanziarie ancora a propria disposizione, gli interventi finanziari integrativi e correttivi ritenuti necessari per ovviare allo stato di difficoltà riscontrato.

2. Entro il 15 luglio di ogni anno i Provveditori agli studi segnaleranno alla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi l'andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie indicando, in particolare, le somme assegnate alle istituzioni scolastiche nel primo semestre dell'anno di riferimento e le somme utilizzate dalle medesime.

3. Analoga segnalazione dovrà essere effettuata entro il 15 novembre di ogni anno per l'aggiornamento della situazione suindicata con riferimento alla data del 31 ottobre, integrando i dati finanziari con la previsione di spesa riferita ai restanti mesi di novembre e dicembre dell'anno medesimo.

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