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D.M. Pubblica istruzione 01.08.1997, n. 472.

Art. 4 -

1. I finanziamenti erogabili alle singole istituzioni di cui all'art. 1 da notificare alle stesse, a cura del Provveditorato competente, entro i 10 giorni successivi a quello di acquisizione da parte dello stesso ufficio della comunicazione ministeriale di assegnazione saranno di norma quantificati sulla base delle seguenti percentuali da applicare allo stanziamento provinciale come rideterminato dopo l'accantonamento di cui ai precedente art.3:

a) per il 50%, in proporzione alla consistenza numerica del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio, per l'anno scolastico di riferimento, presso ciascuna istituzione scolastica di cui all'art. 1, con esclusione del personale direttivo;

b) per il 25%, in misura direttamente proporzionale alla spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno precedente dalle stesse singole istituzioni;

c) per il 25%, mediante riparto fra le istituzioni ubicate in zone disagiate che, in ragione di ciò, presentino una ridotta disponibilità di personale con contratto a tempo indeterminato, assumendo orientativamente a riferimento un rapporto inferiore a 1 fra il personale con contratto a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato.

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