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D.M. Pubblica istruzione 01.08.1997, n. 472.

Art. 3 -

1. I Provveditori agli studi sono autorizzati ad accantonare non più del 20% dello stanziamento provinciale di cui al precedente art. 2, al fine di intervenire con finanziamenti straordinari nei confronti di quelle istituzioni scolastiche presso le quali si riscontrino esigenze di sostituzione di personale in astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio ovvero di sostituzione di personale per periodi continuativi di assenza che risultino complessivamente di durata superiore a tre mesi, nonché in ogni altra occasione che sia ritenuta meritevole di considerazione ai fini dell'intervento con un finanziamento integrativo di quello già disposto.

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