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D.M. Pubblica istruzione 01.08.1997, n. 472.

Art. 2 -

1. La Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, con apposito piano - nel quale può accantonare un fondo di riserva di ammontare non superiore al 10% dello stanziamento iscritto annualmente al cap. 1032 - opera la ripartizione fra i provveditorati agli studi dello stanziamento annuale come sopra rideterminato nel modo che segue:

a) per il 25%, sulla base della spesa complessiva in termini di competenza sostenuta a livello provinciale nell'anno precedente;

b) per il 50%, in ragione della consistenza delle dotazioni organiche, a livello provinciale, del personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario assunto con contratto a tempo indeterminato, rilevate all'inizio dell'anno finanziario;

c) per il 10%, tenuto conto della consistenza numerica su base provinciale e riferita alla

medesima epoca, degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;

d) per il 15%, tenuto conto del numero delle classi su base provinciale con riferimento alla medesima epoca di cui alla precedente lettera c).

2. La somma risultante per ciascuna provincia a seguito dell'operazione di riparto di cui sopra costituisce lo stanziamento provinciale che i Provveditori agli studi utilizzano per i finanziamenti ai bilanci delle singole istituzioni scolastiche funzionanti nella provincia di competenza.

3. Nelle more della definizione del piano di cui al presente articolo, può erogarsi in acconto non più del 25% della complessiva spesa sostenuta dalle istituzioni scolastiche, a livello provinciale, nell'anno precedente.

4. Le disponibilità del fondo di riserva ministeriale di cui al precedente comma 1 saranno prioritariamente assegnate alle province che presentino particolari, obiettivi aspetti di problematicità in ordine ai ri

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