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Direttiva MPI 06.08.1997, n. 487

Orientamento delle studentesse e degli studenti.

Art. 7 - Le azioni a livello provinciale

I provveditori agli studi promuovono piani e programmi di intervento in tema di orientamento, sulla base delle iniziative concertate a livello regionale - con la consulenza dell'osservatorio per la dispersione scolastica, degli altri organismi già operanti a livello provinciale - e delle eventuali proposte formulate dalle consulte provinciali degli studenti.

A tale scopo, essi:

- attivano gli osservatori di area di cui alla C.M. n. 257 del 9.8.94, in modo che le scuole collaborino con i consigli scolastici distrettuali alla formulazione dei programmi relativi ai servizi territoriali di orientamento e alla definizione degli interventi di sostegno;

- facilitano la diffusione di informazioni sull'orientamento attraverso gli sportelli informativi per gli studenti di cui all'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 567/96;

- favoriscono l'inserimento dell'orientamento come tema rilevante nei piani provinciali di aggiornamento e di formazione del personale docente e dirigente;

- stipulano intese con le università e con gli enti locali per l'orientamento universitario, alla formazione professionale e al lavoro.

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