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Direttiva MPI 06.08.1997, n. 487

Orientamento delle studentesse e degli studenti.

Art. 6 - Le azioni a livello regionale

I sovrintendenti scolastici, con la consulenza delle segreterie regionali degli ispettori tecnici e di intesa con i provveditori agli studi, organizzano periodiche conferenze di servizio con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni, degli enti locali, delle università e degli enti di ricerca, del mondo del lavoro e della produzione, degli IRRSAE, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni professionali, con lo scopo di:

- organizzare l'informazione sui servizi di orientamento presenti nel territorio, anche attraverso l'utilizzazione di reti telematiche e radiotelevisive;

- assumere iniziative per favorire e sostenere lo sviluppo di reti regionali dei servizi per l'orientamento attraverso la stipula di intese e accordi tra le scuole ed i diversi soggetti interessati allo svolgimento di attività di orientamento;

- promuovere azioni di ricerca e di formazione sull'orientamento;

- concertare obiettivi generali e identificare strumenti e risorse per il monitoraggio e la valutazione dei relativi esiti;

Per quanto riguarda l'orientamento universitario, i sovrintendenti scolastici si collegano con gli organismi di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario a livello regionale allo scopo di facilitare gli interventi di cui all'art. 4, con particolare riferimento alle preiscrizione alle università.

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