Direttiva MPI 23.09.1996, n. 600
1. Gli ordini collegiali delle scuole di ogni ordine e grado, nell'esercizio dell'autonomia loro riconosciuta dalle norme vigenti e nell'ambito della complessiva programmazione di istituto promuovono il più ampio coinvolgimento degli alunni e delle loro famiglie, nella individuazione e nella realizzazione dei progetti di cui al precedente art. 2 lettere a), b) e c);
2. Progetti devono contenere i seguenti elementi:
- l'individuazione e l'analisi dei fabbisogni formativi degli studenti anche secondo un criterio di valorizzazione delle diversità;
- gli obiettivi, esplicitati anche in termini operativi;
- l'identificazione di specifiche tematiche connesse ai problemi della salute - che tengano conto delle direttive e degli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea - da approfondire nell'ambito delle diverse discipline di insegnamento e delle attività extracurricolari;
- le risorse professionali da utilizzare;
- le metodologie di lavoro;
- i tempi di svolgimento delle attività;
- le modalità e gli strumenti di verifica e di valutazione dei risultati;
- il preventivo di spesa redatto sulla base delle indicazioni contenute nel successivo art. 8.
3. I capi di istituto presentano i progetti al competente provveditore agli studi secondo i tempi e le modalità dal medesimo indicati, previa delibera del collegio dei docenti per gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici, e dal consiglio d'istituto per gli aspetti finanziari e organizzativi generali, che nelle scuole secondarie superiori acquisisce anche il parere del comitato studentesco. Nella delibera del consiglio di istituto deve essere contenuta la specifica approvazione del preventivo d
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