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Direttiva MPI 23.09.1996, n. 600

Interventi di educazione alla salute, di prevenzione dell'insuccesso scolastico e del disagio.

Art. 4 - Adempimenti delle scuole

1. Gli ordini collegiali delle scuole di ogni ordine e grado, nell'esercizio dell'autonomia loro riconosciuta dalle norme vigenti e nell'ambito della complessiva programmazione di istituto promuovono il più ampio coinvolgimento degli alunni e delle loro famiglie, nella individuazione e nella realizzazione dei progetti di cui al precedente art. 2 lettere a), b) e c);

2. Progetti devono contenere i seguenti elementi:

- l'individuazione e l'analisi dei fabbisogni formativi degli studenti anche secondo un criterio di valorizzazione delle diversità;

- gli obiettivi, esplicitati anche in termini operativi;

- l'identificazione di specifiche tematiche connesse ai problemi della salute - che tengano conto delle direttive e degli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea - da approfondire nell'ambito delle diverse discipline di insegnamento e delle attività extracurricolari;

- le risorse professionali da utilizzare;

- le metodologie di lavoro;

- i tempi di svolgimento delle attività;

- le modalità e gli strumenti di verifica e di valutazione dei risultati;

- il preventivo di spesa redatto sulla base delle indicazioni contenute nel successivo art. 8.

3. I capi di istituto presentano i progetti al competente provveditore agli studi secondo i tempi e le modalità dal medesimo indicati, previa delibera del collegio dei docenti per gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici, e dal consiglio d'istituto per gli aspetti finanziari e organizzativi generali, che nelle scuole secondarie superiori acquisisce anche il parere del comitato studentesco. Nella delibera del consiglio di istituto deve essere contenuta la specifica approvazione del preventivo d

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