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Direttiva MPI 23.09.1996, n. 600

Interventi di educazione alla salute, di prevenzione dell'insuccesso scolastico e del disagio.

Art. 5 - Centri di informazione e consulenza (CIC)

1. I provveditori agli studi, a norma dell'art. 106 del d.P.R. n. 309/90 citato in premessa, istituiscono, all'interno delle scuole secondarie superiori, centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti, sulla base delle intese con i consigli d'istituto, con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti e con gli enti locali.

2. I centri, nell'assoluto rispetto dell'anonimato degli studenti, realizzano, anche collegati in rete tra di loro progetti per attività informative e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio, ivi comprese le organizzazioni del volontariato.

3. Le risorse destinate ai CIC oltre a fornire i servizi di informazione e di consulenza ai singoli studenti, devono essere prioritariamente finalizzate a conseguire i seguenti obiettivi:

- offrire strumenti per l'analisi della domanda formativa e del disagio, a livello individuale e collettivo;

- favorire l'inserimento nei progetti di percorsi idonei a promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e negli stili di vita di singoli o di gruppi di studenti, in modo da contrastare la diffusione di comportamenti dipendenti e a rischio;

- sviluppare e sostenere la collaborazione tra le scuole, gli operatori degli enti locali, dei servizi socio-sanitari (SERT), nonché delle organizzazioni del volontariato, anche mediante accordi di programma con le aziende sanitarie locali (ASL);

- mettere a disposizione le conoscenze e le competenze professionali degli operatori scolastici per consentire di attivare adeguate forme di intervento a carattere interistituzionale sui problemi della educazione alla salute, in particolare attraverso accordi tra i CIC, gli

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