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Direttiva MPI 23.09.1996, n. 600

Interventi di educazione alla salute, di prevenzione dell'insuccesso scolastico e del disagio.

Art. 3 - Adempimenti del provveditore agli studi

1. Il provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del d.P.R n. 309/90, promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della presente direttiva attraverso apposite conferenze di servizio destinate ai capi di istituto, con la partecipazione degli ispettori tecnici, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati interessati.

2. Nel corso delle conferenze di servizio il provveditore comunica alle scuole amministrate l'importo complessivo degli stanziamenti ricevuti da questo ministero, distinti per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento, nonché le priorità di intervento indicate sulla base dei seguenti criteri:

- coinvolgimento delle scuole che non hanno presentato progetti negli ultimi due anni;

- integrazione con le iniziative mirate a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica ed a sostenere l'attuazione degli interventi didattici ed educativi di cui alla precitata circolare n. 492 del 7/8/1996.

- attività proposte dal comitato studentesco ai sensi della direttiva n. 133 del 3 aprile 1996, ovvero da almeno 20 studenti, come previsto dall'art. 106 del d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990;

- integrazione con le iniziative promosse da Regioni, Enti locali e da soggetti pubblici e privati, da associazioni ivi comprese quella del volontariato.

3. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale del comitato tecnico provinciale e, ove necessario, di comitati distrettuali o interdistrettuali costituiti e composti secondo quanto previsto dal precitato art. 105 comma 2, con la piena utilizzazione di tutte le competenze professionali presenti nell'ufficio scolastico provinciale, tra cui il personale assegnato ai sensi dell'art. 2 dell'O.M. n. 35 d

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