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Decreto legge 23.10.1996, n. 542

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale. (G.U. 23.10.1996, n. 249)

Art. 4 - Interventi in materia sanitaria

1. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sono soppresse le parole: "e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994".

2. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono soppresse le parole: "e, comunque, non oltre il 30 giugno 1994"; all'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1993, sono soppresse le parole: "e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994".

3. Ai fini della revisione delle acque minerali, il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è differito al 31 dicembre 1997.

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 9 maggio 1991, n. 184, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

" b) la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del regolamento di recepimento della direttiva 92/46/CEE del consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;".

5. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 30 giugno 2001 e dal 30 aprile 2001, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436.

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