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Decreto legge 23.10.1996, n. 542

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale. (G.U. 23.10.1996, n. 249)

Art. 3 - Interventi nei settori produttivi

1. I termini di cinque anni e di due anni previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, vanno intesi in riferimento alla data del 28 giugno 1995.

2. All'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "della legge di conversione del presente decreto". Il termine per la reiscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-ter, del predetto decreto-legge resta fissato al 30 giugno 1994.

3. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

4. Il termine del 31 marzo 1995, previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 giugno 1996, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996. Le aziende tuttora sottoposte alla procedura di notifica preventiva alla commissione dell'Unione europea devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 396 del 1994,

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