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Decreto legge 23.10.1996, n. 542

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale. (G.U. 23.10.1996, n. 249)

Art. 5 - Proroga di termini a favore dei profughi giuliano-dalmati

1. Il termine per la cessione degli immobili ai profughi giuliano-dalmati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, va interpretato nel senso che il beneficio delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, comporta che il prezzo di cessione è pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore.

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