IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 23.10.1996, n. 542

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale. (G.U. 23.10.1996, n. 249)

Art. 11 bis - Differimento termini in materia di stagione venatoria

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 15, comma 11, secondo periodo, le parole: "dalla stagione venatoria 1994-1995" sono sostituite dalle seguenti: "dal 31 luglio 1997";

b) all'articolo 21, comma 1, lettera b), le parole: "entro il 1° gennaio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 1997";

c) all'articolo 36, comma 6, le parole: "entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 luglio 1997".

2. Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.