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Decreto legge 23.10.1996, n. 542

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale. (G.U. 23.10.1996, n. 249)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 11 - Regime comunitario di produzione lattiera 3

[1. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.

2. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

3. Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove ciò non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.]

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Articolo abrogato dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49.

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