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Decreto legge 23.10.1996, n. 542

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale. (G.U. 23.10.1996, n. 249)

Art. 11 ter - Utilizzazione di somme non impegnate

1. Le autorizzazioni legislative di spesa iscritte in bilancio ai fini della attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, non impegnate alla chiusura dell'esercizio di iscrizione, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

2. Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio di iscrizione, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi unitamente a quelle assegnate sui capitoli relativi alla concessione dei buoni pasto ed a quelli relativi alle competenze accessorie di cui agli articoli 36 e 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il biennio 1994-1995, stipulato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

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