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D.M. Pubblica istruzione 29.03.1996, n. 128

Provvidenze a favore di tutto il personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie.

Art. 6 - Modalità di erogazione

La Commissione costituita presso ogni Direzione Generale, Ispettorato o Servizio per la valutazione delle domande di sussidio, predetermina eventuali criteri di dettaglio per gli interventi assistenziali.

Le riunioni delle suddette Commissioni si effettuano almeno due volte l'anno subordinatamente alla disponibilità dei fondi, e sono convocate dal Capo dell'Ufficio centrale e interessato o dal Presidente della Commissione stessa.

I competenti Uffici delle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio, provvedono all'istruttoria delle pratiche ed alla liquidazione della spesa; l'Ufficio III di ragioneria della Direzione Generale del Personale provvede all'ordinazione della spesa medesima con imputazione al capitolo 1206 del Bilancio di questo Ministero.

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