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D.M. Pubblica istruzione 29.03.1996, n. 128

Provvidenze a favore di tutto il personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie.

Art. 4 - Domande

Le domande devono essere inoltrate alla Direzione Generale, Ispettorato o Servizio relativa allo specifico settore di personale, tramite il Capo dell'Ufficio o Istituzione scolastica od educativa competente. Le domande del personale cessato dal servizio devono essere trasmesse direttamente alla Direzione Generale, ispettorato o Servizio di appartenenza.

Nella domanda devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente, il ruolo di appartenenza attuale o cessato, la composizione del nucleo familiare.

Nella domanda va evidenziata l'insussistenza di analoghe richieste inoltrate per lo stesso evento da parte del dipendente o di un altro familiare ad altre Amministrazioni, Enti, Società o Associazioni.

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