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D.M. Pubblica istruzione 29.03.1996, n. 128

Provvidenze a favore di tutto il personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie.

Art. 3 - Malattie ed interventi chirurgici di particolare gravità

Vengono prese in considerazione le domande di sussidio relative a malattie gravi da cui derivino spese per cure mediche e di degenza effettivamente sostenute e non a carico di altri Enti pubblici o rimborsate da società ed associazioni assicurative e di assistenza volontaria o obbligatoria (es.: Associazione KIRNER, INPDAP ex Enpas - ENAM) restando escluse quelle non strettamente connesse alle esigenze di cura delle malattie e degli interventi chirurgici sostenuti (es.: viaggi, pernottamenti, telefonate, ristori etc.).

La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la domanda di sussidio è fissata in L. 10.000.000 determinata da un'unica patologia e comunque la più grave e relativamente a ciascun soggetto colpito del nucleo familiare.

La proposta della misura del sussidio non può, comunque, superare il 20% delle spese documentate.

I soggetti indicati nel precedente art. 1 possono presentare domanda di sussidio se e qualora il tetto del reddito familiare complessivo lordo annuo non superi l'importo di L. 60.000.000.

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