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Decreto MPI 08.05.1996, n. 173

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Titolo II - Previsione e formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado

Art. 7 - Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado

7.1 Le classi prime delle scuole medie e delle relative sezioni staccate sono costituite, di regola, da non più di 25 e non meno di 15 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite, tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata, qualora sia necessario per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente art. 4 e senza, comunque, superare il numero di 28 alunni per classe. Si procede, peraltro alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a 30.

7.2 Le classi successive alla prima sono, di regola, determinate rispettivamente in numero pari a quello delle prime e seconde funzionanti nel corrente anno scolastico, sempreché il numero di alunni per classe sia superiore o pari a 15; in caso contrario si deve procedere alla ricomposizione delle classi (tenendo distinte le classi a tempo prolungato dalle classi a tempo normale), secondo i criteri indicati al comma precedente.

7.3 Le classi con portatori di handicap sono costituite con non più di 20 alunni, la formazione di dette classi dovrà precedere quella delle altre classi parallele, nelle quali dovranno essere distribuiti i restanti alunni secondo i parametri numerici indicati ai commi 1 e 2.

7.4 Possono essere eventualmente costituite classi con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti nei casi indicati dall'art. 4, comma 2.

7.5 In applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 5 dicembre 1992, n

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