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Decreto MPI 08.05.1996, n. 173

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Titolo II - Previsione e formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado

Art. 8 - Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

8.1 Le prime classi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, sono costituite, di regola, con non meno di 25 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi prime che funzioneranno nell'anno scolastico successivo deve essere formulata, dividendo per 25 il numero prevedibile di alunni iscritti, sulla base degli elementi di valutazione seguenti:

a) dati relativi agli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico la terza classe delle scuole medie statali di ogni provincia;

b) domande di iscrizione presentate ad ogni istituzione scolastica;

c) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;

d) serie storica dei tassi di ripetenza;

e) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile (nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione).

Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono distribuite tra le classi dello stesso Istituto, scuola, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, senza superare, comunque, le 29 unità per classe.

8.2 Negli istituti ai quali siano annesse sezioni di diverso tipo (come nel caso di licei classici con sezioni di liceo scientifico o istituto magistrale o viceversa, istituti tecnici commerciali con sezioni per geometri o per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere) il numero delle classi è determinato separatamente per ogni

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