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Decreto MPI 08.05.1996, n. 173

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Titolo II - Previsione e formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado

Art. 6 - Disposizioni relative alla scuola elementare

6.1 Nella previsione delle classi da istituire nelle scuole elementari statali i Provveditori agli Studi dispongono gli accorpamenti di classi parallele dello stesso o di altri plessi vicini, al fine di costituire, in relazione alle concrete situazioni, classi con un numero di alunni pari a 25, ovvero, per quanto possibile, con numero prossimo a tale limite.

6.2 Nelle classi che accolgono bambini portatori di handicap il numero massimo di alunni è ridotto a 20. Le pluriclassi sono costituite, di norma, con non più di 10 bambini, sono consentiti ai suddetti limiti numeri deroghe motivate dall'opportunità di evitare la formazione di classi con esiguo numero di alunni.

6.3 Nelle scuole nelle quali si svolgano anche attività di tempo pieno ai sensi dell'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, il numero delle classi parallele da costituire è determinato sulla base del numero complessivo di alunni, rimettendo ai Consigli di circolo l'indicazione dei criteri generali di ammissione, nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi da formare, tenuto conto delle limitazioni previste dall'art. 8, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 148 e della consistenza dell'organico provinciale di personale docente.

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