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Ordinanza MPI 22.07.1996, n. 354

Definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

Titolo II - Disposizioni di carattere comune

Art. 6 -

6.1 La previsione relativa alle classi e corsi delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, richiesta dall'art. 548 del decreto Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, deve essere fondata sui criteri di formazione delle classi dettati dall'annuale decreto interministeriale previsto dall'art. 442, del D.Lgs. n. 297/94 modificato ed integrato dall'art. 1, comma 19, della legge n. 549/95.

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