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Ordinanza MPI 22.07.1996, n. 354

Definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 5 -

5.1 Il Provveditore agli studi, esaminate le osservazioni di cui al precedente articolo determina in base alla situazione definita al 31 marzo di ciascun anno, con proprio formale provvedimento, le dotazioni organiche del personale A.T.A. delle scuole, tenendo presente che il dato finale delle classi deve necessariamente coincidere con quello determinato in sede di procedura relativa all'organico del personale docente.

5.2 Il provvedimento di cui al precedente comma (unitamente ai modelli riassuntivi di ciascuna scuola) è pubblicato all'albo del Provveditorato agli studi, ed inviato alla ragioneria provinciale per i controlli di legge.

5.3 Alle singole scuole è inviata la rispettiva tabella organica per l'affissione all'albo per 30 giorni, a cura del capo di istituto; la stessa tabella viene conservata nella segreteria di ciascuna scuola, a disposizione degli interessati, per la consultazione, in attuazione di quanto stabilito dalla legge 3 agosto 1990, n. 241.

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