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Ordinanza MPI 22.07.1996, n. 354

Definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 4 -

4.1 I capi di istituto faranno pervenire ai Provveditori agli studi entro il termine del 20 febbraio di ciascun anno le schede debitamente compilate secondo gli schemi allegati.

4.2 Successivamente alla trasmissione delle schede predette e, comunque non oltre 3 giorni, i capi d'istituto avranno cura di comunicare i dati alle rappresentanze sindacali (se costituite) di cui all'art. 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con le modalità previste dall'art. 9 del contratto medesimo.

4.3 I Provveditori agli studi, controllata la regolarità della compilazione delle schede, informeranno i soggetti sindacali di cui all'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro esponendo agli stessi gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici ed i criteri generali ai quali intendono attenersi per l'adeguamento dei medesimi.

4.4 Dopo l'eventuale esame congiunto di cui all'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro. I Provveditori agli studi dovranno comunicare al sistema informativo i dati contenuti nelle schede di rilevazione.

4.5 Successivamente, i Provveditori agli studi, ottenuta la stampa della proposta di organico dal sistema informativo, dovranno procedere alla determinazione delle dotazioni organiche del personale A.T.A.

4.6 In applicazione dell'art. 6, comma 9, della Legge 7 agosto 1985, n. 428, i Provveditori agli studi interessati devono disporre la riduzione di un numero di posti organici uguale e corrispondente a quello degli impiegati transitati nei ruoli del ministero del tesoro ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, imputandone la decurtazione a q

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