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Ordinanza MPI 22.07.1996, n. 354

Definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

Titolo II - Disposizioni di carattere comune

Art. 7 -

7.1 In relazione al funzionamento della palestra i capi d'istituto indicheranno nella scheda il dato della situazione esistente e quello previsionale.

7.2 Ove la previsione differisca dal dato della situazione esistente, sia relativamente all'esistenza o meno della palestra che al numero delle classi che la utilizzano, i medesimi ne daranno adeguate motivazioni nell'apposito spazio.

7.3 Acquisita la situazione effettiva integrata da quella previsionale si assegna 1 o 2 unità di collaboratore scolastico a seconda che vi siano, complessivamente, 9 classi o che ve ne siano più di 22, qualunque sia il numero delle palestre (una o più) anche se dislocate in succursali o sezioni staccate.

7.4 Quando la palestra è comune a più scuole, si sommano unicamente le classi di scuole con personale statale e i collaboratori scolastici sono assegnati alla scuola che amministra la palestra, purché questa sia dotata di personale collaboratore scolastico statale.

7.5 I succitati criteri si applicano anche quando una o più scuole con personale statale utilizzino la palestra di scuole con personale a carico degli enti locali. In questo caso, i collaboratori scolastici sono assegnati alla scuola con personale statale che si assumerà, ai fini dell'organico, l'amministrazione della palestra, cioè, l'onere di assicurarne l'agibilità con proprio personale per il periodo di tempo in cui essa viene utilizzata da scuole con personale statale.

7.6 Le classi della scuola con personale ausiliario a carico degli enti locali che siano dotate di palestra o che utilizzino la palestra di altre scuole (anche se dotate di pers

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