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Direttiva MPI 01.07.1996, n. 305

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Art. 5 - Autorizzazione delle attività

1. Gli uffici amministrativi di cui al precedente art. 5, ciascuno per la parte di propria competenza, conclusa la fase istruttoria, sulla base delle valutazioni espresse dalle citate commissioni, emanano il relativo decreto di autorizzazione entro 90 giorni dalla data di acquisizione della domanda. L'autorizzazione riguarda esclusivamente l'attività specifica richiesta dall'ente o associazione ed è disposta con decreto dirigenziale.

In nessun caso l'ente può essere autorizzato a svolgere attività di formazione e aggiornamento genericamente indicate e non sottoposte al vaglio delle predette commissioni.

2. L'ufficio Studi, Bilancio e Programmazione informa gli uffici provinciali sedi dell'iniziativa circa l'esito delle richieste presentate a livello nazionale e ne dà altresì comunicazione ai soggetti interessati.

3. Le attività di formazione e aggiornamento autorizzate a livello sia nazionale sia provinciale in base a domande prodotte entro il 31 marzo sono comprese, con le indicazioni di riferimento necessarie, in un apposito elenco, esposto all'albo dell'ufficio scolastico provinciale sede dell'iniziativa per le deliberazioni del collegio dei docenti in merito alla definizione dei propri piani di formazione e aggiornamento. Le associazioni e gli enti possono chiedere di inserire le predette attività anche nell'elenco di altri uffici scolastici provinciali non sede dell'iniziativa, con apposita richiesta a ciascuno di essi indirizzata direttamente e contenente tutti i dati di riferimento necessari.

4. Le attività di formazione e aggiornamento autorizzate debbono svolgersi in un periodo di tempo che non coincida con il primo e l'ultimo mese delle lezioni previste dal calendario scolastico regionale.

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