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Direttiva MPI 01.07.1996, n. 305

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Art. 6- Verifica e valutazione

1. Nella direttiva ministeriale di cui di cui all'articolo 28 del C.C.N.L., comma 3 sono definiti annualmente i criteri e le modalità di monitoraggio e valutazione delle attività di formazione e aggiornamento.

2. Il provveditore agli studi, nel cui ambito territoriale si svolgono le attività, esercita la vigilanza sul regolare svolgimento delle medesime, anche per verificarne la conformità al progetto autorizzato.

3. Ai fini di cui al precedente comma il provveditore stesso si avvale degli ispettori tecnici particolarmente per, quanto concerne i profili di valutazione relativi ai punti 2, 3 e 4 dell'art.3, comma 3, nei limiti oggettivi posti dalle disponibilità di fondi per far fronte alle spese di viaggio e di missione.

4. Gli esiti delle attività di formazione e aggiornamento costituiscono elemento necessario di valutazione ai fini delle successive autorizzazioni e debbono essere documentati dai soggetti autorizzati. Analogamente, costituisce oggetto di valutazione il mancato svolgimento delle attività autorizzate qualora noti sia stato determinato da comprovate cause di forza maggiore.

5. Le associazioni e gli enti conservano presso i loro uffici l'elenco dei partecipanti con le firme e la rilevazione delle ore di frequenza delle attività autorizzate, ne inviano copia ai provveditore agli studi competente, unitamente alla relazione su ciascuna attività di formazione aggiornamento, in merito a tutti gli elementi di cui al precedente articolo 4, comma, 3, firmata dal direttore responsabile, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività stessa. Qualora si tratti di attività nazionali, il provveditore invierà una copia della relazione, al ministero della Pubblica Istruzione, ufficio Studi Bilancio e Programmazi

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