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Direttiva MPI 01.07.1996, n. 305

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Art. 4 - Esame delle richieste

1. Presso l'ufficio Studi, Bilancio e Programmazione è istituita, con decreto del Ministro, una commissione ispettiva, con competenze nei vari ordini e gradi di scuola e nei vari ambiti disciplinari, che può avvalersi a titolo consultivo del parere di esperti, che essa stessa individua, le cui valutazioni tecniche devono essere debitamente verbalizzate.

2. Presso gli uffici provinciali è analogamente costituita, con decreto dirigenziale, una commissione composta da ispettori tecnici e/o capi d' istituto, presieduta, comunque, da un ispettore tecnico, che può avvalersi di personale esperto con le modalità di cui al precedente comma.

3. Le predette commissioni hanno il compito di esaminare i progetti presentati, la documentazione a corredo e di esprimere un motivato giudizio in merito a tutti gli elementi di cui all'art. 4, comma 3.

4. Nell'esame delle richieste di autorizzazione, le commissioni si attengono, altresì, alle indicazioni orientative per la valutazione delle attività di formazione aggiornamento contenute nella direttiva ministeriale di cui all'art. 28 del C.C.N.L., comma 3.

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