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Direttiva MPI 01.07.1996, n. 305

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Art. 3 - Presentazione delle richieste di autorizzazione

1. Le richieste di autorizzazione a svolgere attività di formazione e aggiornamento che hanno carattere nazionale o interregionale debbono essere inviate direttamente al ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Studi ,Bilancio e Programmazione, entro il 31 marzo di ogni anno. Il termine è ordinatorio, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5, comma 3.

2. Le richieste di autorizzazione a svolgere attività di formazione e aggiornamento che hanno carattere regionale, interprovinciale o provinciale debbono essere inviate, entro la data suddetta, al provveditorato agli studi della provincia in cui si svolgono i corsi stessi.

3. Le richieste di autorizzazione, devono essere corredate da un progetto per ciascuna attività richiesta, nel quale siano indicati:

1. il tema

2. le finalità, gli obiettivi e la metodologia di lavoro;

3. gli strumenti, le modalità ed i tempi della verifica e della valutazione;

4. il programma dei lavori;

5. il nominativo e la qualifica del direttore responsabile;

6. i nominativi dei relatori;

7. i destinatari, distinti per ordine e grado di scuola, con l'indicazione del loro numero;

8. la specificazione dell'eventuale contributo finanziario richiesto ai partecipanti come concorso alle spese organizzative e gestionali.

9. la data di svolgimento dell'attività.

4. Le associazioni, gli enti culturali e scientifici devono presentare la domanda di autorizzazione a svolgere attività di aggiornamento e formazione corredata dal progetto, di cui al precedente comma 3, nonché dallo statuto o dall'atto costitutivo; per questi ultimi, tuttavia, si può fare riferimento ad altra copia già acquisita agli atti dello stesso ufficio centrale o

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