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Direttiva MPI 01.07.1996, n. 305

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Art. 2 - Requisiti delle attività e dei soggetti richiedenti

Le attività di aggiornamento promosse dalle associazioni e dagli enti debbono porsi in un quadro di coerenza e funzionalità rispetto a:

- gli obiettivi formativi assunti come prioritari a livello nazionale e le indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3 dell'art. 28 del citato C.C.N.L.;

- gli obiettivi di promozione dell'efficacia del sistema scolastico;

- le iniziative di sostegno dei processi di innovazione in atto;

- l'evoluzione qualitativa e quantitativa dei profili professionali;

- le esigenze e gli interessi culturali del personale scolastico destinatario dell'attività di formazione.

2. Sono legittimati a richiedere l'autorizzazione di iniziative di formazione e di aggiornamento:

- le associazioni professionali del personale scolastico destinatario dell'attività - gli enti e le associazioni dotati di personalità giuridica, i quali per espressa previsione nello statuto o nell'atto costitutivo, annoverano tra le finalità la formazione e l'aggiornamento del personale destinatario dell'attività;

- le associazioni e gli enti, le istituzioni scientifiche, gli enti culturali non dotati di personalità giuridica, costituiti con atto pubblico, i quali hanno come finalità statutaria prevalente - risultante da espressa previsione nello statuto o nell'atto costitutivo -, la formazione e l'aggiornamento del personale destinatario dell'attività;

- gli enti dotati di personalità di diritto pubblico che per legge o per espressa previsione dello statuto o dell'atto costitutivo perseguano almeno una delle seguenti finalità:

a) la formazione e l'aggiornamento del personale destinatario dell'attività;

b) l'attuazione dell'esercizio del diritto allo studio, attraverso anche attività di formazione e aggiorna

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