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O.M. Pubblica istruzione 25.01.1996, n. 35.

Art. 6 - Utilizzazioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 496/94, presso una o più scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attività psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica

1. L'utilizzazione di personale in compiti di studio, ricerca, consulenza e coordinamento relativi ad attività psico-pedagogiche e didattico-educative finalizzate alla prevenzione e al recupero della dispersione, su una o più scuole, tra loro coordinate per continuità verticale e/o orizzontale, verrà disposta sulla base di uno specifico progetto a carattere provinciale. In tale progetto, di durata triennale, vengono recepite, unificate e coordinate le richieste e proposte provenienti dalle scuole e approvate dai rispettivi organi collegiali.

2. Il personale così utilizzato pur concorrendo, nell'ambito del piano complessivo di cui alla C.M. n. 257/94, alla realizzazione delle finalità previste dalla medesima circolare, applicativa del decreto interministeriale n. 132/94, lettere f) e g), sarà impiegato esclusivamente nelle attività previste dal primo comma.

3. I Provveditori agli Studi promuoveranno a livello provinciale, avvalendosi dell'Osservatorio o del gruppo di cui alla circolare ministeriale n. 257/94, qualora l'Osservatorio non sia stato ancora costituito, apposite conferenze di servizio per favorire l'apposito impianto programmatorio e la costituzione delle reti di scuole e fornire ogni utile elemento di informazione e di supporto per l'elaborazione dei progetti. I Provveditori agli Studi promuoveranno, altresì, a livello di area, la costituzione e il funzionamento degli Osservatori di cui alla citata C.M. 257/1994, attraverso una opportuna azione di coordinamento e periodiche conferenze di servizio, per favorire la circolarità sistemati

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