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O.M. Pubblica istruzione 25.01.1996, n. 35.

Art. 5 - Utilizzazioni, a norma dell'art. 456, co. 1, lettera d), del decreto legislativo n. 297/94, presso Enti ed Associazione che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti

1. Le utilizzazione del personale direttivo, docente ed educativo da effettuarsi presso Enti ed Associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione che gli Enti e le Associazioni risultino iscritti all'albo di cui all'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero massimo di 100 unità.

2. È necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di iscrizione all'Albo degli Enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Nelle regioni dove non è ancora istituito l'Albo definitivo, è sufficiente l'iscrizione all'Albo provvisorio. L'iscrizione all'Albo presuppone che l'Ente o Associazione sia in possesso di tutti gli altri requisiti minimi richiesti dal suddetto articolo 116.

3. Le richieste di utilizzazione possono essere inoltrate solo per docenti che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al 5° comma dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90. La frequenza dei corsi suddetti deve essere documentata con la presentazione di un apposito attestato.

4. Le richieste di utilizzazione, corredate degli atti necessari, dovranno essere inviate, in duplice copia, alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio Scuola Materna del Ministero, competenti secondo l'ordine di appartenenza del personale medesimo entro il 22 marzo 1996. Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione

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