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O.M. Pubblica istruzione 25.01.1996, n. 35.

Art. 4 - Utilizzazioni, a norma dell'articolo 456, comma 1, lettere c) ed e), del decreto legislativo n. 297/94, presso Associazioni professionali del personale direttivo e docente ed Enti cooperativi da esse promossi; Enti, Istituzioni o Amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola o in campi ad essi connessi; Enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura

1. Le utilizzazioni presso le Associazioni Professionali del personale direttivo e docente ed Enti Cooperativi da esse promossi, presso Enti, Istituzioni o Amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionali, impegni nel campo dell'educazione e della scuola o in campi ad essi connessi, nonché presso Enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura, possono essere disposte per progetti di ricerca, coordinamento ed organizzazione di attività, ivi comprese quelle di formazione ed aggiornamento, finalizzate alla qualificazione complessiva del servizio scolastico, con particolare riguardo all'autonomia delle scuole, ad una piena attuazione del diritto allo studio, alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica, all'educazione alla salute e alle altre «educazioni» previste da specifici progetti organici.

2. Le richieste di utilizzazione, corredate degli atti necessari, dovranno essere inviate, in duplice copia, alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio Scuola Materna del Ministero, competenti secondo l'ordine di appartenenza del personale medesimo entro e non oltre il 22 marzo 1996. Inoltre sarà inviata copia, per conoscenza, al Provveditorato agli Studi individuato in base all'istituto di titolarità del docente richiesto.

3. Le richieste di utilizzazione e i documenti allegati, oltre ad indicare il soggetto richiedente, con la specificazion

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