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O.M. Pubblica istruzione 25.01.1996, n. 35.

Art. 3 - Utilizzazioni, a norma dell'articolo 456, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 297/94, presso le Università degli Studi ed altri Istituti di Istruzione Superiore ivi compresi gli Istituti Superiori di Educazione Fisica

1. Le utilizzazioni presso le Università degli Studi ed altri Istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli Istituti superiori di educazione fisica, possono essere disposte per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche indirizzate alla elaborazione di programmi finalizzati alla qualificazione complessiva del servizio scolastico, con particolare riguardo all'autonomia delle scuole, all'attuazione del diritto allo studio, alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica, all'educazione alla salute e alle altre «educazioni» previste da specifici progetti organici. Per gli istituti superiori di educazione fisica le utilizzazioni possono riguardare anche compiti di direzione tecnica.

2. Le richieste di utilizzazione, corredate degli atti necessari, dovranno essere inviate, in duplice copia, alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio Scuola Materna del Ministero, competenti secondo l'ordine di appartenenza del personale medesimo, entro il 22 marzo 1996. Inoltre sarà inviata copia, per conoscenza, al Provveditorato agli Studi individuato in base all'istituto di titolarità del docente richiesto.

3. Le richieste di utilizzazione e i documenti allegati dovranno contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

a - il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa della Istituzione;

b - il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono perseguire;

c - il personale scolastico di cui si richiede l'utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve essere correlato alla s

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