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O.M. Pubblica istruzione 25.01.1996, n. 35.

Art. 2 - Utilizzazioni di durata triennale di cui all'articolo 456, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 297/94 presso uffici dell'mministrazione Centrale della Pubblica Istruzione e dell'Amministrazione Scolastica Periferica

1. Presso gli Uffici dell'Amministrazione Centrale della Pubblica Istruzione e della Amministrazione Scolastica Periferica, le utilizzazioni del personale direttivo, docente ed educativo possono essere disposte per attività inerenti all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, con particolare riferimento alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione alla salute, all'integrazione scolastica degli alunni handicappati, allo sport, al rapporto scuola lavoro e all'attuazione dei programmi dell'Unione Europea.

2. Per le attività legate allo sport verranno utilizzati docenti del ruolo di educazione fisica che cureranno la promozione ed il coordinamento delle attività fisico-sportive, nonché l'organizzazione delle manifestazioni sportive interscolastiche comunali, provinciali, regionali e nazionali.

3. Salvo revoca da parte del Ministero della Pubblica Istruzione e salvo rinuncia da parte dell'Ufficio presso cui l'assegnazione è disposta o rinuncia degli interessati, le utilizzazioni disposte a decorrere dall'anno scolastico 1993/94 possono essere rinnovate, ai sensi dell'articolo 456, comma 5, per il prossimo triennio su richiesta motivata dell'ufficio interessato.

4. Coloro che hanno ottenuto l'utilizzazione a partire dall'anno scolastico 1994/95 ovvero 1995/96 proseguono nell'utilizzazione fino alla scadenza del relativo triennio.

5. Le graduatorie predisposte con effetto dall'anno scolastico 1994/95 ovvero 1995/96 conservano la loro val

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