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O.M. Pubblica istruzione 25.01.1996, n. 35.

Art. 1 - Destinatari delle utilizzazioni

Ai sensi dell'art. 456 del D.L.vo n. 297/94 e dell'art. 2 della Legge n. 496 dell'8 agosto 1994, per l'anno scolastico 1996/97 possono essere disposte utilizzazioni di personale della scuola, in funzioni diverse da quelle di istituto, nel limite massimo di 1000 unità, presso:

- Uffici dell'Amministrazione Centrale della Pubblica Istruzione e dell'Amministrazione Scolastica Periferica per attività inerenti all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, alla prevenizone delle tossicodipendenze ed all'educazione alla salute nonché allo sport;

- Università degli Studi ed altri Istituti di Istruzione Superiore compresi gli Istituti Superiori di Educazione Fisica per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e per gli Istituti Superiori di Educazione Fisica anche per compiti di direzione tecnica;

- Associazioni Professionali del personale direttivo e docente ed Enti cooperativi da esse promossi che attuino progetti di ricerca concernenti il servizio scolastico e svolgano compiti di progettazione, coordinamento ed organizzazione di attività di formazione ed aggiornamento;

- Enti ed Associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psicosociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

- Enti, Istituzioni o Amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola o in campi ad essi connessi, presso i quali il person

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