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O.M. Pubblica istruzione 25.01.1996, n. 34.

Art. 8 -

Contro gli atti emanati in applicazione della presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale o Capo dell'Ispettorato competente, nel termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione all'albo del Provveditorato, o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso, indirizzato al Ministero della pubblica istruzione - direzione generale o ispettorato che amministra il tipo di istituto o scuola cui si riferisce la graduatoria impugnata deve essere presentato al provveditore agli studi direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed inviata in copia anche al Ministero. Il ricorso deve essere notificato ad eventuali controinteressati i quali hanno facoltà di produrre le proprie deduzioni entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso stesso e deve recare la prova dell'avvenuta notifica.

Il provveditore agli studi, ricevuto il ricorso, dispone l'immediata notifica ai controinteressati, ove non vi abbia provveduto il ricorrente, assegnando loro il termine di venti giorni per le controdeduzioni.

Qualora i controinteressati siano più di uno, la notifica può essere effettuata mediante avviso da pubblicarsi nell'albo del provveditorato agli studi.

Entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, il provveditore agli studi trasmette al Ministero il ricorso, con gli estremi della notifica del medesimo agli eventuali controinteressati e tutti gli atti utili per la decisione del medesimo, formulando le proprie deduzioni.

Ove siano impugnate più graduatorie, il provveditore agli studi, riuniti i ricorsi, li trasmetterà congiuntamente, alla direzione generale o ispettorato da cui dipende il ricorrente.

Nel caso di errore materiale, l'interessato può rivolgere istanza al provveditore ag

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