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O.M. Pubblica istruzione 25.01.1996, n. 34.

Art. 7 -

In caso di esaurimento delle graduatorie previste dai precedenti articoli, il provveditore agli studi, nomina, tra i docenti in servizio nella provincia, nell'ordine:

1) un professore con contratto a tempo indeterminato in servizio nei ruoli delle scuole secondarie o artistiche dello stesso grado, incaricato della presidenza nell'anno scolastico in corso o nel precedente (sarà data la preferenza al docente con maggiore anzianità di servizio prestato in qualità di preside incaricato);

2) un professore con contratto a tempo indeterminato in servizio nella stessa scuola;

3) un professore con contratto a tempo indeterminato in servizio in altre scuole.

Nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) non è necessario il possesso dei requisiti di cui agli artt. 408 e segg. del D.L.vo n. 297/94, ma sarà data la precedenza all'aspirante che abbia i requisiti stessi.

Negli istituti tecnici o professionali alla cui presidenza si accede con il possesso di laurea tecnica, il provveditore agli studi procede al conferimento dell'incarico di presidenza secondo l'ordine sopra indicato ai soli docenti forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche negli istituti stessi a norma dell'art. 411, 3° comma, del D.L.vo n. 297/94 e dell'art. 11 del D.P.R. n. 1508/70. Analogamente si procede nei licei artistici e negli istituti d'arte, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 412 del medesimo decreto legislativo.

Dal requisito di cui sopra può prescindersi solo nel caso in cui non vi sia nella provincia un docente fornito del titolo di cui al comma precedente.

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