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O.M. Pubblica istruzione 25.01.1996, n. 34.

Art. 6 -

Coloro che aspirano ad un incarico di presidenza compresi coloro che sono in assegnazione provvisoria in provincia diversa da quella di titolarità, debbono presentare domanda in carta semplice nel periodo dal 16 marzo al 15 aprile direttamente al provveditore agli studi della provincia in cui hanno la sede di titolarità al momento della presentazione della domanda.

Coloro che conseguono il trasferimento o il passaggio di cattedra in scuole o istituti di provincia diversa da quella di titolarità possono chiedere con apposita istanza che la domanda di incarico di presidenza, prodotta nei termini previsti dalla presente ordinanza, venga trasmessa al provveditore agli studi della provincia per la quale hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra. L'istanza di cui sopra, nella quale l'interessato ha la facoltà di indicare le sedi di preferenza nella nuova provincia, va indirizzata e fatta pervenire entro cinque giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio scolastico provinciale dell'elenco dei movimenti del personale docente al provveditore agli studi della provincia di titolarità, il quale provvede immediatamente a trasmettere l'istanza anzidetta e la domanda di incarico di presidenza dell'interessato con la prevista documentazione al provveditore agli studi della provincia nella quale l'interessato stesso ha ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra.

Gli aspiranti sono tenuti a dichiarare nella domanda le eventuali sanzioni disciplinari riportate e se siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità, nonché la qualifica riportata nell'ultimo triennio in caso di servizio prestato come preside incaricato.

Non sono inclusi nella graduatoria gli aspiranti che nell'ultimo triennio di servizio prestato quale preside incaricato, abbiano riportato qualifiche inferiori ad «ottimo».

Coloro i quali

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