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O.M. Pubblica istruzione 25.01.1996, n. 34.

Art. 5 -

Il provveditore agli studi convoca, con congruo anticipo, gli aspiranti ad incarico di presidenza inclusi nelle apposite graduatorie, invitandoli a scegliere la scuola in cui desiderino essere nominati e che risulti disponibile al momento della convocazione. I docenti impossibilitati a presenziare alla convocazione possono essere rappresentati per delega.

Il Provveditore agli Studi conferisce, seguendo l'ordine di graduatoria, gli incarichi di presidenza per tutti i posti di durata annuale, ivi compresi quelli che si rendano vacanti o disponibili entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni per effetto di provvedimenti aventi decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno scolastico cui si riferisce l'incarico stesso.

All'atto dell'assegnazione delle sedi si terrà conto delle precedenze previste dall'ultimo comma dell'art. 3 e secondo l'ordine ivi indicato.

In sede di convocazione le preferenze espresse nella domanda non hanno carattere vincolante.

Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nell'incarico di presidenza nella stessa scuola o istituto ricoperto nell'anno scolastico in corso ed ai quali siano stati attribuiti i dieci punti di cui alla tabella g, punto B dell'allegata tabella di valutazione dei titoli, sono confermati d'ufficio nell'incarico ricoperto nel corrente anno scolastico, qualora rientrino in turno di nomina e sia disponibile la presidenza in atto ricoperta. È consentita la scelta di altra presidenza solo nel caso di indisponibilità di quella per la quale gli stessi hanno richiesto la conferma dell'incarico.

I docenti non presenti alla convocazione e non rappresentati per delega sono nominati d'ufficio sulla base delle preferenze espresse. Qualora non siano disponibili le scuole indicate da questi ultimi nelle preferenze il Provveditore conferisce la nomina in altre scuole, a meno che l'

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